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D. 04/08/2005 n. 175

•opportuno modificare e integrare la deliberazione n. 168/03, prevedendo

a) l'introduzione di una apposita tipologia di risorsa finalizzata alla risoluzione delle problematiche di cui ai precedenti alinea, denominata stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema, alla fornitura della quale siano abilitate tutte le unità di produzione e pompaggio di particolare rilevanza, come identificate dal Gestore della rete nel documento sulle unità di produzione e pompaggio

b) l'accertamento dell'eventuale indispensabilità della capacità di produzione e pompaggio nella titolarità di un utente del dispacciamento ai fini della fornitura di stoccaccio di energia per la sicurezza del sistema

c) il calcolo della capacità di produzione e di pompaggio nella titolarità del predetto utente del dispacciamento che è da considerarsi strategica in quanto imprescindibile ai fini della risoluzione delle problematiche di cui ai precedenti alinea, tenuto conto della capacità di produzione e di pompaggio nella titolarità di altri utenti del dispacciamento

d) l'assoggettamento al controllo del Gestore della rete di una o più unità di produzione e pompaggio nella titolarità del predetto utente del dispacciamento, fino a decorrenza della capacità di produzione e pompaggio strategica, ai soli fini della definizione delle relative offerte nel mercato elettrico, in quanto l'interesse generale di preservare la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale risulta prevalente rispetto ad ogni altro legittimo modo di utilizzo delle predette unità;

Delibera:

1. Di modificare ed integrare la deliberazione n. 168/03, nei termini di seguito indicati

a) all'art. 1, comma 1.1, dopo l'alinea «- insufficienza di offerta è la condizione che si verifica qualora la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è inferiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata» sono inseriti i seguenti alinea:

b) «- macrozona A è la macrozona A di cui all'art. 3 della deliberazione n. 50/05»

c) «- macrozona B è la macrozona B di cui all'art. 3 della deliberazione n. 50/05»

d) «- macrozona C è la macrozona C di cui all'art. 3 della deliberazione n. 50/05»

e) «- macrozona D è la macrozona D di cui all'art. 3 della deliberazione n. 50/05»

f) «- macrozona Continente è la macrozona costituita aggregando le macrozone A e D»

g) all'art. 8, comma 8.2, lettera a), le parole «avendo cura di non accorpare in una stessa tipologia risorse differenti, a meno che non ricorrano condizioni tecniche o economiche che ne giustifichino l'accorpamento» sono sostituite con le parole «avendo cura di non includere in una stessa tipologia, indipendentemente degli algoritmi di calcolo utilizzati per approvvigionare i relativi fabbisogni di cui alla lettera b), risorse che non risultano fra loro sostituibili ai fini della risoluzione di una data problematica di riserva»

h) al titolo della sezione 2, la parola «Unita» è sostituita con la parola «Risorse »

i) alla sezione 2, prima dell'art. 24, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 23.1 Stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema

23.1.1. Fra le tipologie di risorse definite ai sensi dell'art. 8, comma 8.2, lettera a) il Gestore della rete include una tipologia di risorsa, denominata «stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema», finalizzata alla risoluzione delle problematiche seguenti

a) gestione delle esigenze di bilanciamento tra immissioni e prelievi derivanti dall'attuazione dei raccordi tra i programmi di immissione e di prelievo del giorno attuale e del giorno successivo

b) la gestione di pronunciati gradienti di carico nella transizione da ore di basso carico ad ore di alto carico

c) il supporto di adeguati livelli minimi di produzione nelle ore di basso carico, coerentemente coi minimi tecnici di produzione delle unità termoelettriche, al fine di assicurare il mantenimento in servizio di un numero di unità termoelettriche sufficiente alla gestione in sicurezza del sistema durante le ore di alto carico.

23.1.2. Le unità abilitate alla fornitura dello stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema sono esclusivamente le unità di produzione e pompaggio in possesso dei requisiti richiesti dal Gestore della rete.

23.1.3. Con cadenza annuale, il Gestore della rete determina l'ammontare di capacità di produzione e pompaggio che, nel corso dell'anno solare successivo, prevede risulti indispensabile ai fini della risoluzione delle problematiche di cui al comma 23.1.1 rispettivamente per la macrozona B, la macrozona C e la macrozona Continente.

23.1.4. Un utente del dispacciamento è ritenuto indispensabile ai fini dell'approvvigionamento da parte del Gestore della rete di stoccaggio per la sicurezza del sistema in una delle macrozone di cui al comma 23.1.3, quando risulta positiva la differenza fra l'ammontare di capacità di cui al comma 23.1.3 riferito alla medesima macrozona e la capacità complessiva delle unità di produzione e di pompaggio nella titolarità di altri utenti del dispacciamento ubicate nella medesima macrozona. Tale differenza positiva è definita capacità di produzione e pompaggio strategica.

23.1.5. L'utente del dispacciamento di cui al comma 23.1.4 identifica le unità di produzione e pompaggio nella sua titolarità da includere nell'elenco di cui al comma 23.1.6 in modo tale che la somma delle capacità di produzione e pompaggio delle predette unità risulti maggiore o uguale alla capacità di produzione e pompaggio strategica di cui al comma 23.1.4.

23.1.6. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Gestore della rete predispone e pubblica nel proprio sito internet, l'elenco delle unità di produzione e pompaggio strategiche valido per l'anno solare successivo, identificate nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

23.1.7. Il Gestore della rete invia all'Autorità, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 23.1.6 corredato di una relazione che specifichi

a) la metodologia seguita per rappresentare e analizzare le problematiche elencate al comma 23.1.1

b) la metodologia seguita per calcolare l'ammontare di cui al comma 23.1.3

c) gli utenti del dispacciamento pivotali in ciascuna macrozona ai fini dell'approvvigionamento da parte del Gestore della rete di stoccaggio per la sicurezza del sistema

d) le caratteristiche di ciascuna unità iscritta nell'elenco di cui al comma 23.1.6 nonchè l'entità dello stoccaggio per la sicurezza del sistema che tale unità sarà prevedibilmente tenuta a fornire nelle diverse ore dell'anno.

Art. 23.2 Disciplina delle unità di produzione e pompaggio strategiche

23.2.1. La disciplina di cui ai successivi commi è applicabile dal 1° gennaio 2006.

23.2.2. Le unità di produzione e pompaggio strategiche sono offerte dal Gestore della rete esclusivamente nel mercato del giorno prima, nel mercato di aggiustamento e nel mercato per il servizio di dispacciamento e per quantità definite dal medesimo Gestore.

23.2.3. Nel definire le quantità di cui al comma 23.2.2 il Gestore della rete opera, nel rispetto di criteri di efficienza ed economicità, con l'obbiettivo di ottimizzare la programmazione delle suddette unità in funzione del profilo di carico atteso nel mercato elettrico, nel rispetto dei vincoli di esercizio afferenti le suddette unità, nonchè dei vincoli di sicurezza del sistema.

23.2.4. Il prezzo unitario delle offerte di vendita delle unità di produzione e pompaggio strategiche è pari a zero.

23.2.5. Le offerte di acquisto definite ai sensi del precedente comma

23.2.2 sono senza indicazione di prezzo.

23.2.6. L'Autorità quantifica, entro un periodo di novanta giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 23.1.6 ed a seguito di uno specifico processo di consultazione preliminare alle decisioni della medesima Autorità, l'ammontare dei costi riconosciuti per ciascuna unità di produzione e pompaggio strategica. I costi riconosciuti sono quantificati dall'Autorità in coerenza con le metodologie già in uso per il riconoscimento dei costi medi di produzione in regime amministrato, tendendo conto del costo del capitale tipico di un'attività di generazione di energia elettrica soggetta a regolamentazione.

23.2.7. Entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete paga all'utente del dispacciamento titolare di un'unità di produzione e di pompaggio strategica, se negativo, o incassa dal medesimo utente del dispacciamento, se positivo, un corrispettivo pari, in ciascun mese, alla differenza fra i ricavi di competenza del mese conseguiti dall'utente del dispacciamento per la cessione dell'energia elettrica prodotta dalla medesima unità e i costi riconosciuti di cui al comma 23.2.6 attribuiti al mese applicando il criterio pro-rata giorno.

23.2.8. Qualora, in un dato giorno, una o più unità di produzione e pompaggio strategiche nella titolarità dell'utente del dispacciamento dovessero risultare indisponibili per manutenzioni programmate o guasti accidentali, il medesimo utente è tenuto, limitatamente a quel giorno, a fornire al Gestore della rete altre unità di produzione e pompaggio nella sua titolarità non iscritte nell'elenco di cui al comma 23.1.6 fino a concorrenza di una capacità di produzione e pompaggio complessiva equivalente a quella che risulta indisponibile per manutenzioni programmate o guasti accidentali.».

2. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), il testo dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinchè entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 4 agosto 2005 Il presidente: Ortis

 

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